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Con l’entrata in vigore della riforma fiscale, legge n. 215/2021, è stata introdotta una modifica importante nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro: il Datore di Lavoro ha infatti l’obbligo di individuare la figura del PREPOSTO (senza distinzione di dimensioni aziendali).
Chi è il preposto: in sintesi, è la figura di riferimento che deve sovrintendere e vigilare sull’osservanza di: singoli lavoratori e dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale (per i compiti dettagliati si rimanda alla nomina). Deve intervenire in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.
Al preposto deve essere riconosciuta una remunerazione in busta paga (al momento si attendono chiarimenti in base ai vari contratti di lavoro).
Chi nomina il preposto: il datore di lavoro ha l’obbligo di individuare il preposto, individuazione che potrà essere realizzata tramite nomina formale e scritta.
Per quanto riguarda le vecchie nomine fatte come Preposto, è opportuno e consigliabile rifarle alla luce delle modifiche apportate all’art. 19.
Quanti preposti nominare: il numero dei preposti è a discrezione del datore di lavoro in funzione dei reparti aziendali (esempio: un preposto per ogni squadra, reparto).
RLS e preposto sono la stessa cosa? NO. L’RLS viene nominato dai colleghi, il preposto viene nominato dal datore di lavoro.
RLS e preposto possono essere la stessa persona? Si, purché ci sia la nomina scritta per entrambe. Attualmente nessuna norma vieta il cumulo di queste due figure.
Nelle aziende con un unico dipendente: non è necessario nominare il preposto. Se in azienda non esiste alcuna persona che o per incarico conferito o per esercizio di fatto dei poteri giuridici svolga il ruolo del preposto, gli obblighi di vigilanza ricadono esclusivamente sul datore di lavoro.
Funzione del preposto in caso di pericolo: La legge 215/21 aggiunge un nuovo obbligo per i preposti: dovrà interrompere, se necessario, l’attività in caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e segnalare le non conformità rilevate. Se il preposto non interrompe il lavoro pericoloso ne risponderà, perché la norma ora prevede che sia un suo obbligo interrompere il lavoro quando non è sicuro.
Sanzioni: La rilevanza di tale obbligo di designazione e informativo è evidenziata dalla circostanza che l’inosservanza è penalmente sanzionata con la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
Aziende appaltatrici e subappaltatrici: L’art. 26 c.8 bis recita che “nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”. La norma citata richiede solo che le imprese appaltatrici e subappaltatrici indichino quali lavoratori non siano solo tali ma svolgano di fatto funzioni da preposto. Quindi, se i lavori non sono ancora iniziati, l’individuazione va fatta prima dell’inizio dei lavori, se sono già in corso dovrà essere fatta appena possibile.
La formazione del preposto potrà essere svolta in modalità WEBINAR
fino al 30 giugno 2022, successivamente dovrà essere effettuata in presenza.
In base alla nuova legge, la formazione e l’aggiornamento del preposto devono essere svolti in presenza ogni due anni e ogni volta si rendano necessari a causa dell’insorgenza dei nuovi rischi. I nuovi obblighi relativi alla formazione e all’aggiornamento del preposto diventeranno effettivi solo dopo la pubblicazione del nuovo Accordo Stato Regione, che verrà introdotto entro il 30 giugno 2022